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Decreto legge 31.12.2007, n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (G.U. 31.12.2007, n. 302)

Capo I - Proroghe di termini

Sezione III - Lavoro e previdenza

Art. 7 - Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative, nonché in materia di contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche

1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008.

2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2008».

2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro e non oltre il 30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 settembre 2008».

3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007.

4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di

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