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Decreto legge 31.12.2007, n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (G.U. 31.12.2007, n. 302)

Capo I - Proroghe di termini

Sezione VI - Giustizia

Art. 15 - Disposizioni in materia di arbitrati

1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: «al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse. 11

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Il D.L. 3.6.2008 n. 97 (conv. con modif. dalla L. 2.8.2008 n. 129) e successivamente il D.L. 23.10.2008 n. 162 (conv. con modif. da L. 22.12.2008, n. 201) hanno differito al 30 marzo 2009 il termine in materia di arbitrati. Successivamente l'art. 1-ter del D.L. 23.10.2008, n. 162, ha disposto che i termini di cui al presente articolo sono ulteriormente differiti al 30 aprile 2010.

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