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Decreto legge 31.12.2007, n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (G.U. 31.12.2007, n. 302)

Capo I - Proroghe di termini

Sezione IX - Agricoltura

Art. 26 - Disposizioni urgenti in materia di agricoltura

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis è inserito il seguente: «In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa». Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari è prorogato al 31 dicembre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

2-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola: «colturali» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario».

3. All'articolo 2, comma 4, del decret

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