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Decreto legge 31.12.2007, n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (G.U. 31.12.2007, n. 302)

Capo II - Disposizioni finanziarie urgenti

Art. 42 - Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è inserito il seguente:

«39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea».

2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «sulla spesa,» sono inserite le seguenti: « nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,».

2-bis. Al comma 132 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Nel limite massimo di 500.000 euro annui» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

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