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D.P.C.M. 21.12.2007

Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (G.U. 06.02.2008, n. 31)

Art. 2 - Pianificazione e monitoraggio del coordinamento delle attività di vigilanza

1. In attuazione degli indirizzi resi a livello nazionale, nel rispetto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 1 e degli impegni di spesa assunti a livello nazionale dalle singole amministrazioni, presso ogni Comitato regionale di coordinamento è istituito un ufficio operativo composto da rappresentanti degli organi di vigilanza che pianifica il coordinamento delle rispettive attività, individuando le priorità a livello territoriale.

2. L'ufficio operativo di cui al comma 1 provvede a definire i piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati. In specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche attive di prevenzione, possono essere previste particolari attività di coordinamento tecnico che prevedano la costituzione di nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza che operino per tempi programmati.

3. I piani operativi di cui al comma 2 sono attuati da organismi provinciali composti da: Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, Direzione provinciale del lavoro, INAIL, ISPESL, INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco.

4. I Comitati regionali di coordinamento provvedono a monitorare le attività svolte dalle sezioni permanenti per verificare il raggiungimento degli obiettivi, dando comunicazione annuale dei risultati di tale monitoraggio ai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale.

5. Alle attività disposte dal presente articolo si p

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