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D.P.C.M. 21.12.2007

Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (G.U. 06.02.2008, n. 31)

Art. 4 - Esercizio di poteri sostitutivi

1. L'esercizio di poteri sostitutivi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) della legge 3 agosto 2007, n. 123 è attuato nei seguenti casi:

a) mancata costituzione del Comitato;

b) reiterata mancata convocazione del Comitato nei termini previsti;

c) inadempimento da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici componenti il Comitato.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), i Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo invito ad adempiere, assumono tutte le iniziative necessarie per assicurare gli adempimenti di cui al presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), il Presidente del Comitato, previo invito ad adempiere, informa l'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al componente inadempiente affinchè assuma tutti gli atti necessari all'esercizio dei poteri sostitutivi.

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