D.P.R. 21.12.2007, n. 260
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) Ministro: il Ministro della pubblica istruzione;
b) Ministero: il Ministero della pubblica istruzione;
c) CNPI: il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d) ANSAS: l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) INVALSI: l'Istituto nazionale di valutazione, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni;
f) CNIPA: il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni;
g) OCSE: l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, di cui alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1960 e ratificata dalla legge 28 marzo 1962, n. 232.
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