D.P.R. 21.12.2007, n. 260
1. Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione.
2. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, per la parte riguardante le funzioni trasferite al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Tabella A (prevista dall'articolo 8, comma 1) - Dotazione organica del ministero della pubblica istruzione
Personale dirigenziale: | |
Dirigente di prima fascia | 30* |
Dirigente di seconda fascia, amministrativi | 320** |
Dirigente di seconda fascia, tecnici; | 379 |
------ | |
Totale | 729 |
* compreso un posto dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165/2001 e un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. | |
**compresi 14 posti dirigenzia |
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