D.P.R. 21.12.2007, n. 260
1. Il Ministero è articolato a livello centrale, a norma dell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei seguenti dipartimenti:
a) dipartimento per l'istruzione;
b) dipartimento per la programmazione.
2. I Dipartimenti sono articolati al loro interno nelle direzioni generali di cui agli articoli 5 e 6.
3. Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinati i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale e periferica.
5. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per l'istruzione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, per lo svolgimento dei compiti che la legge attribuisce a tale funzione anche con riferimento ai fenomeni del bullismo, delle devianze giovanili, dell'assiduità della frequenza e della continuità delle prestazioni da parte dei docenti. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.