D.P.R. 21.12.2007, n. 260
1. I Capi dei Dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti e quelli preposti agli uffici scolastici regionali, si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività degli uffici centrali e periferici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive, per assicurare il raccordo operativo tra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza in seduta plenaria è presieduta dal Ministro che provvede a convocarla periodicamente e comunque, ogni volta che ne ravvisi la necessità. Il Ministro può delegare tali compiti al Vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato.
2. Il Capo Dipartimento, o i Capi Dipartimento, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza dandone previa comunicazione al Ministro. Le adunanze ristrette indette da entrambi i Capi Dipartimento sono presiedute alternativamente da uno dei due Capi Dipartimento.
3. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della conferenza è assicurato dalla Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, di cui all'articolo 6, comma 5.
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