D.P.R. 21.12.2007, n. 260
1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate le funzioni individuate nel successivo comma 3. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali è di 18.
2. L'Ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio a livello provinciale in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati uffici scolastici provinciali.
3. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Formula al Dipartimento per la programmazione proposte per le proprie necessità di risorse finanziarie, strumentali e di personale. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Da esso dipendono gli uffici scolastici provinciali, dei quali assicura l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza dal comma 6. Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117
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