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Decreto legislativo 06.02.2007, n. 30

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. (G.U. 27.03.2007, n. 72)

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

b) "familiare":

1) il coniuge;

2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

c) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

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