Decreto legislativo 06.02.2007, n. 30
1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione può avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.
Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.L. 23.06. 2011, n. 89, conv. con modif. da L. 02.08. 2011, n. 129.
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