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Decreto legge 15.02.2007, n. 10

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali (Testo in vigore dal: 16.02.2007). (G.U. 15.02.2007, n. 38)

Art. 2 bis - Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101.

1. L'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-bis. - 1. Al fine di promuovere la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicità, le "varietà da conservazione", come definite al comma 2.

2. Si intendono per 'varietà da conservazione' le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante:

a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purchè integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;

b) non più iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica;

c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico

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