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Decreto legge 15.02.2007, n. 10

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali (Testo in vigore dal: 16.02.2007). (G.U. 15.02.2007, n. 38)

Art. 3 - Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria. Procedure d'infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee C-197/03 dell'11 maggio 2006.

1. L'articolo 2450 del codice civile è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, la parola: «maturati» è sostituita dalla seguente: «pagati».

3. Le ritenute sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e pagati a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai soggetti non residenti di cui all'articolo 26-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono restituite dai soggetti indicati nel citato articolo 26-quater, comma 1, lettere a) e b), i quali, ai fini del recupero delle ritenute restituite, utilizzano la modalità di compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. I compiti assegnati all'Agenzia delle entrate ai sensi del presente decreto sono svolti con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1. Tali maggiori entrate affluiscono in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali e una quota parte delle stesse, pari a 26 milioni di euro, è riversata nell'anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato. Il conto speciale è impignorabile.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporta

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