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Decreto legge 15.02.2007, n. 10

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali (Testo in vigore dal: 16.02.2007). (G.U. 15.02.2007, n. 38)

Art. 4 - Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, accesso alle reti di comunicazione elettronica, servizi post-contatore e di protezione del diritto d'autore delle opere del disegno industriale. Procedure d'infrazione n. 2006/2022, n. 2005/2083, n. 2005/4604 e n. 2005/4088.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 50, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: « e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi» sono soppresse.

3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dai seguenti:

«34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni nè concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese i ben

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