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Decreto legge 15.02.2007, n. 10

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali (Testo in vigore dal: 16.02.2007). (G.U. 15.02.2007, n. 38)

Art. 4 bis - Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali.

1. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale».

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