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D.M. Ministero università e ricerca 28.02.2007, n. 54

Regolamento ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» (Testo in vigore dal: 11.05.2007). (G.U. 26.04.2007, n. 96)

Allegato 4 -

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

Attività di indirizzo e sindacato ispettivo

Acquisizione di elementi informativi preordinata all'esercizio di attività di indirizzo e sindacato ispettivo. I dati sensibili e giudiziari possono essere utilizzati, se strettamente indispensabili, per la predisposizione degli schemi di intervento e di risposta in occasione di mozioni, informative, comunicazioni urgenti, question-time, interpellanze, interrogazioni ed audizioni.

Le risposte alle interrogazioni scritte vengono trasmesse direttamente al parlamentare interrogante. Per tutti gli atti di sindacato ispettivo orale o di indirizzo, gli schemi di intervento vengono forniti direttamente al Ministro ed ai Sottosegretari competenti.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Le finalità di cui agli artt. 65 e 67 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Fonti normative

Reg. Senato Capo VI, artt. 46 e 47, Capo XIX, artt. 145 e ss. Reg. Camera dei Deputati parte III, Capo XXVI, artt. 110 e ss. Capo XXIX art. 128 e ss. Capo XXX art. 136 e ss. Capo XXXI art. 139 e ss. e Capo XXXIII art. 143

Tipi di dati trattati

• origine

X razziale

X etnica

• convinzioni

X religiose

X filosofiche

X d'altro genere

• convinzioni

X politiche

X sindacali

• stato di salute

X patologie attuali

X patologie pregresse

X terapie in corso

X dati sulla salute relativi anche ai familiari

• vita sessuale X

• dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), del Codice) X

Operazioni eseguite

• Raccolta

X presso gli interessati

X presso terzi

• Elaborazione

X in forma cartacea

X con modalità informati

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