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D.M. Ministero università e ricerca 28.02.2007, n. 54

Regolamento ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» (Testo in vigore dal: 11.05.2007). (G.U. 26.04.2007, n. 96)

Allegato 5 -

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

Riconoscimento di Istituzioni abilitate a rilasciare titoli universitari o titoli equipollenti

Vengono in considerazione le seguenti attività:

- riconoscimento di titoli di studio di insegnamento superiore rilasciati da istituti Accademici stranieri che operano sul territorio nazionale. Tali Istituti per poter rilasciare titoli aventi valore legale devono essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento attuativo della Convenzione di Lisbona

- riconoscimento di Istituti abilitati ad istituire ed attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. Il Ministero, può abilitare Istituti privati a istituire ed attivare corsi di specializzazione in psicoterapia che rilasciano titoli aventi valore legale. A tale riguardo, sono valutate le proposte da parte dei soggetti promotori pubblici o privati, con modalità e termini definiti dal Ministero stesso.

- istituzione ed attivazione di scuole superiori per Mediatori linguistici che rilasciano titoli equipollenti ai diplomi di laurea universitari. A tale riguardo, sono valutate le proposte da parte dei soggetti promotori pubblici o privati, con modalità e termini definiti dal Ministero stesso

- istituzione di Università non statali legalmente riconosciute (ivi comprese le Università telematiche). Nell'ambito delle procedure relative alla programmazione triennale del sistema universitario, il Ministero può prevedere l'istituzione di nuove Università non statale legalmente riconosciute. A tale riguardo, sono valutate le proposte da parte dei soggetti promotori (pubblici e privati), con modalità e termini definiti dal Ministero stesso.

In sede di presentazione delle istanze di riconoscimento di cui sopra l'amministrazione può trattare dati giudiziari al solo fine di effettuare un controllo sulle dichiarazioni sostitutive

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