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D.M. Ministero università e ricerca 28.02.2007, n. 54

Regolamento ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» (Testo in vigore dal: 11.05.2007). (G.U. 26.04.2007, n. 96)

Art. 2 - Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Gli allegati, contraddistinti dai numeri da 1 a 6, che formano parte integrante del presente regolamento, identificano i dati sensibili e giudiziari che sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

2. Le operazioni di raffronto, interconnessione e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

3. I raffronti effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, sono ammessi esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.

4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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