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D.M. Ministero università e ricerca 28.02.2007, n. 54

Regolamento ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» (Testo in vigore dal: 11.05.2007). (G.U. 26.04.2007, n. 96)

Formula iniziale

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Premesso che gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato «Codice», stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

Premesso, altresì, che ai sensi del citato articolo 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g);

Viste le restanti disposizioni del Codice;

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti in disamina è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);

Vista l'autorizzazione generale del Garante del 21 dicembre 2005, n. 7 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti p

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