D.P.C.M. 21.02.2007
1. Ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contingente di personale di cui all'art. 1, commi 247e 249, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ripartito tra le diverse amministrazioni di cui alla richiamata disposizione secondo quanto risulta dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 249, della legge n. 266/2005, le assunzioni a tempo indeterminato di personale di cui al comma precedente del presente articolo possono essere avviate negli anni 2007 e 2008, in deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e fermo restando il rispetto degli adempimenti di cui alla legge n. 296/2006. Le amministrazioni di cui al comma precedente del presente articolo, nel fissare i criteri per la predisposizione degli avvisi pubblici e delle relative modalità di espletamento delle operazioni di assunzione sono tenute, ai fini dell'avvio delle predette procedure di assunzione di personale interessato alla stabilizzazione, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a rispettare i principi generali e la normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni.
3. Le amministrazioni dello Stato e l'Agenzia del territorio sono autorizzati, nel rispetto delle disposizioni e degli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad avviare procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per complessivi 6.514 posti, di cui 631 part-time, così come risulta dalla citata tabella 1 allegata al presente decreto. Le relative assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui
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