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Legge 06.02.2007, n. 13

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006 (Testo in vigore dal: 04.03.2007). (G.U. 17.02.2007, n. 40 - S.O. n. 41)

Capo I - Delega al governo per l'attuazione di direttive comunitarie

Art. 6 - Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

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