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Legge 06.02.2007, n. 13

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006 (Testo in vigore dal: 04.03.2007). (G.U. 17.02.2007, n. 40 - S.O. n. 41)

Capo II - Informazioni al parlamento sul contenzioso comunitario e sui flussi finanziari con l'unione europea

Art. 7 - Introduzione degli articoli 15-bis e 15-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

1. Dopo l'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-bis. - (Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia:

a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle e

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