Legge 06.02.2007, n. 13
Capo IV - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
1. All'articolo 19, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato».
2. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994».
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