C.M. Pubblica Istruzione 30.01.2007, n. 13
Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2007 - 2008.
Com'è noto,l'art.21-9° comma della legge 11-3-1988,n.67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28 -4° comma della legge 28-2-1986,n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 4 gennaio 2007 che il tasso d'inflazione programmato per il 2007 è pari al 2,0 %. I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalu tati, per l'anno scolastico 2007-2008, come dal seguente prospetto in euro:
I nuclei familiari formati dal seguente numero di persone | Massimo di reddito per l'anno scolastico 2006-2007 riferito all'anno d'imposta 2005 | Rivalutazione in ragione del 2,0%, con arrotondamento all'unità di euro superiore | Massimo di reddito espresso in euro per l' a.s. 2007-2008 riferito all'anno d'imposta 2006 |
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1 | euro 4.625,00 | euro 93,00 | euro 4.718,00 |
2 | euro 7.673,00 | euro 154,00 | euro 7.827,00 |
3 | euro 9.864,00 | euro 198,00 | euro 10.062,00 |
4 | euro 11.781,00 | euro 236,00 | euro 12.017,00 |
5 | euro 13.697,00 | euro 274,00 | euro 13.971,00 |
6 | euro 15.524,00 | euro 311,00 | euro 15.835,00 |
7 e oltre | euro 17.348,00 | euro 347,00 | euro 17.695,00 |
Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23.5.1990).
Si rammenta che, nel decorso anno, con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terz
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