Decreto legge 31.01.2007, n. 7
Capo I - Misure urgenti per la tutela dei consumatori
1. All'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori".
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