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Decreto legge 31.01.2007, n. 7

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli. (G.U. 01.02.2007, n. 26)

Capo I - Misure urgenti per la tutela dei consumatori

Art. 8 bis - Disposizioni a tutela dei cittadini utenti

1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5 del presente decreto e agli articoli 40-bis, 120-ter e 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 20

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 1-ter, lett. b), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, introdotto dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

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