D.M. Pubblica Istruzione 17.01.2007, n. 6
1. Non è consentito - anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio - di rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento.
2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al dirigente preposto all'Ufficio Scolastico regionale nel cui ambito ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale e al proprio capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
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