D.M. Pubblica Istruzione 17.01.2007, n. 6
1. I dirigenti preposti all'Ufficio Scolastico regionale provvedono alla sostituzione dei componenti esterni impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto, ove possibile, dell'elenco dei non nominati, distinto per sede di servizio e di residenza, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti articoli.
2. Il capo d'istituto, al fine della sostituzione del commissario interno, valuta l'opportunità di designare un docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di materia non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione.
3. Qualora ciò non si renda possibile, il capo d'istituto designa un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di materia non rappresentata.
4. Nelle operazioni di sostituzione deve essere assicurata la presenza in commissione dei docenti delle materie oggetto della prima e seconda prova scritta.
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