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D.M. Pubblica Istruzione 17.01.2007, n. 6

Modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Art. 3 - Nomina e formazione delle commissioni

1. Le commissioni sono nominate dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico regionale.

2. Ogni commissione di istituto statale, paritario, legalmente riconosciuto, pareggiato, è composta da un presidente esterno all'istituto e da non più di sei componenti, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.

3. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre.

4. Le classi di istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell'art.1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, sono abbinate a classi di istituti statali o paritari.

5. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

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