D.M. Pubblica Istruzione 17.01.2007, n. 6
1. Le commissioni sono nominate dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico regionale.
2. Ogni commissione di istituto statale, paritario, legalmente riconosciuto, pareggiato, è composta da un presidente esterno all'istituto e da non più di sei componenti, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.
3. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre.
4. Le classi di istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell'art.1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, sono abbinate a classi di istituti statali o paritari.
5. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.
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