D.M. Pubblica Istruzione 17.01.2007, n. 6
1. I componenti le commissioni degli esami di Stato sono nominati:
a. secondo le fasi territoriali di cui agli articoli 7 e 8;
b. all'interno delle fasi territoriali, in base ai criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8;
c. in base alle preferenze di cui all'articolo 10.
2. Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei divieti stabiliti agli articoli 13 e 15.
3. I Presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale indicato al comma 1. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.
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