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D.M. Pubblica Istruzione 17.01.2007, n. 6

Modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Art. 6 - Criteri di nomina dei commissari esterni

1. I commissari esterni sono nominati, in base al seguente ordine di precedenza:

a. tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;

b. tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;

c. tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;

d. tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell'abilitazione posseduta; per il caso in cui, al fine di assicurare la regolare costituzione e il funzionamento delle commissioni, dopo che siano stati nominati tutti gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), c), del presente comma, rimangano ancora delle nomine da effettuare;

e. tra i docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali d'istruzione secondaria superiore e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi d'insegnamento dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria superiore. Tale disposizione resta subordinata alle medesime condizioni di cui alla precedente lettera d) del presente comma.

2. I docent

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