CCNQ ARAN 11.06.2007
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera l) comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
- università, istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere;
- universitarie di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517;
- Istituto universitario di scienze motorie (IUSM) di Roma.
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