CCNQ ARAN 11.06.2007
1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione dei comparti di cui al presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall'art. 40, comma 2, e dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Al fine di evitare l'aumento dei comparti di contrattazione, nei contratti collettivi nazionali di lavoro le parti, ferma rimanendo l'unicità dei comparti di riferimento, potranno valutare l'opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori o sezioni secondo le denominazioni adottate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. In tutti i casi in cui, per effetto del presente contratto si realizzi il passaggio del personale da un comparto all'altro, ovvero ciò si verifichi nel corso dell'attuale quadriennio ai sensi del comma 1, con apposito contratto nazionale sarà definita la disciplina di raccordo per regolare il complessivo trattamento normativo ed economico di detto personale nel passaggio dal contratto collettivo nazionale di lavoro in essere a quello di nuova collocazione.
4. Per quanto attiene il CISAM di cui all'art. 7, in considerazione della non avvenuta applicazione del comma 5 dell'art. 14 del CCNQ del 18 dicembre 2002, l'Aran convocherà una specifica sessione di contrattazione per definire la disciplina di raccordo, che si dovrà concludere prima della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri.
5. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti del Servizio sanitario nazionale e dell'università, per le aziende ospedaliere di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo de
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