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CCNQ ARAN 11.06.2007

Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009. (G.U. 13.07.2007, n. 161)

Art. 9 - Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), comprende il personale dipendente:

- dalle regioni a statuto ordinario;

- dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;

- dagli ex istituti autonomi per le case popolari comunque denominati i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;

- dai comuni;

- dalle province;

- dalle comunità montane;

- dalle comunità collinari;

- dai consorzi, associazioni, incluse le unioni di comuni, e comprensori tra comuni, province, comunità montane e comunità collinari ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;

- dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;

- dalle università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;

- dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;

- dalle autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584;

- dall'agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

- dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL).

2. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è regolato nell'ambito del comparto delle regioni e delle autonomie locali.

3. Ferma rimanendo l'unicità del comparto delle regioni e delle autonomie locali, nell'ambito del contratt

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