CCNQ ARAN 11.06.2007
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), comprende il personale dipendente:
- dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli ex istituti autonomi per le case popolari comunque denominati i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dai comuni;
- dalle province;
- dalle comunità montane;
- dalle comunità collinari;
- dai consorzi, associazioni, incluse le unioni di comuni, e comprensori tra comuni, province, comunità montane e comunità collinari ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- dalle università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
- dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dalle autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- dall'agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
- dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL).
2. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è regolato nell'ambito del comparto delle regioni e delle autonomie locali.
3. Ferma rimanendo l'unicità del comparto delle regioni e delle autonomie locali, nell'ambito del contratt
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.