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Decreto legislativo 13.07.2007, n. 113

Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Testo in vigore dal: 01.08.2007). (G.U. 31.07.2007, n. 176 - S.O n. 173)

Art. 1 - Disposizioni correttive

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

a) all'articolo 7, comma 4, le parole: "svolge i" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei";

b) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto" sono inserite le seguenti: "nonché dell'amministrazione della giustizia";

c) all'articolo 53, comma 2, lettera c), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.";

d) all'articolo 53, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.";

e) all'articolo 56, comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse;

f) all'articolo 57, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analogh

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