Decreto legislativo 13.07.2007, n. 113
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 3, comma 7, dopo la parola: "preliminare" sono inserite le seguenti: "o definitivo";
b) all'articolo 5:
1) al comma 5, lettera g), dopo la parola: "codice" sono aggiunte le seguenti: ", anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese";
2) al comma 9, le parole: "di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 8";
c) all'articolo 6, comma 2, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette";
d) all'articolo 7, comma 8, lettera a), dopo la parola: "aggiudicazione" è inserita la seguente: "definitiva";
e) all'articolo 11, comma 9:
1) dopo le parole: "Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza", sono inserite le seguenti "e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza";
2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.";
f) all'articolo 32, comma 1, alla lettera g):
1) le parole: "gara bandita ed effettuata dal promotore" sono sostituite dalle seguenti:"gara bandita ed effettuata dall'amministrazione che rilascia il permesso di costruire";
2) dopo le parole: "della progettazione presentata" sono inserite le seguenti: "dal promotore";
3) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il promotore deve avere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 in relazione alla tipologia e a
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