Decreto legge 02.07.2007, n. 81
1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi con il regolamento previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono essere concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, da compiereai sensi delle decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, è effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, nell'anno 2007, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
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