Decreto legge 02.07.2007, n. 81
1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
"683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2007".
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