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Decreto legge 02.07.2007, n. 81

Disposizioni urgenti in materia finanziaria. (G.U. 02.07.2007, n. 151)

Art. 1 bis - Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di calcolo del saldo finanziario per l'anno 2007 ai fini del patto di stabilità interno.

1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

"683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2007".

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