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D.M. Pubblica Istruzione 16.07.2007

Finanziamenti per la sicurezza nelle scuole.

Art. 10 -

Il Ministero - acquisita la documentazione di cui al precedente articolo 9 e rilevata, dagli atti prodotti, la conformità dei Piani predisposti ed approvati da ciascuna Regione e Provincia Autonoma all'intera normativa di riferimento ed agli indirizzi in essa contemplati - rilascia, secondo le modalità indicate dalla surrichiamata legge 23/1996, la prevista Presa d'atto, producendola in duplice copia. Essa dovrà essere opportunamente sottoscritta dalla corrispondente Autorità regionale - che riassumerà in sé, come soggetto perfezionatore dei Piani, anche la figura di sottoscrittore degli impegni facenti capo agli Enti locali inseriti nei Piani medesimi - e costituirà il momento di perfezionamento del Patto per la sicurezza; a tal fine, ciascuna Regione e Provincia Autonoma curerà di prevedere nei rispettivi bandi l'espressa delega, da parte di ciascun Ente locale richiedente, alla sottoscrizione citata.

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