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D.M. Pubblica Istruzione 16.07.2007

Finanziamenti per la sicurezza nelle scuole.

Art. 11 -

Con apposito provvedimento il Ministero procederà tempestivamente al concreto trasferimento alle singole Regioni e Province Autonome dei finanziamenti loro assegnati, ai fini della successiva attribuzione, da parte di esse, agli Enti locali ammessi al beneficio. Le Regioni e le Province Autonome, pertanto, avranno cura di comunicare, nell'ambito della documentazione di cui all'articolo 9, anche il rispettivo numero di conto di Tesoreria come contabilità speciale per l'accredito e la gestione dei finanziamenti in questione. Successivamente ogni Regione e Provincia Autonoma procederà alla concreta assegnazione dei finanziamenti indicati nel precedente articolo 10 - unitamente alle correlate somme ad essa facenti carico - ai Comuni ed alle Province beneficiari, sulla base dello stato d'avanzamento delle rispettive attività, ne verificherà l'andamento, ricorrendo, ove necessario, anche alle iniziative sostitutorie previste dall'articolo 4, comma 9 della legge 23/1996 e, conclusi gli interventi, ne darà opportuna comunicazione al Ministero della Pubblica Istruzione.

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