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D.M. Pubblica Istruzione 16.07.2007

Finanziamenti per la sicurezza nelle scuole.

Art. 7 -

Al fine di assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi interventi nell'ambito della programmazione scolastica nazionale, le Regioni, in sede di predisposizione del piano triennale 2007/2009 e dei relativi piani annuali attuativi - attivabili nei termini e con le modalità indicate nelle premesse - si informeranno, nell'ordine, tenuto anche conto dei risultati ottenuti con i precedenti interventi in materia, ai seguenti indirizzi:

a) privilegiare prioritariamente gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza ed all'adeguamento a norma degli edifici scolastici a fronte della vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene, nonché diretta, altresì, all'eliminazione delle barriere architettoniche;

b) agevolare i completamenti funzionali di opere già iniziate ed il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, in relazione all'indice di carenza determinato dall'offerta del servizio scolastico a fronte della relativa richiesta da parte dell'utenza, nonché la progressiva eliminazione delle locazioni onerose, determinando le condizioni strutturali idonee ad assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio medesimo, il rinnovamento della didattica ed un'efficace lotta alla dispersione scolastica;

c) favorire il coordinamento ed il più razionale sfruttamento della rete scolastica con la distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell'opportunità di un organico inserimento delle istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali e collettività locali;

d) considerare ogni opportunità di adeguamento dei relativi edifici alle nuove esigenze della scuola ed ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi;

e) garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso all'utenza, la fornitura di sedi idonee per un dignitoso e corretto funzionamento delle Direzioni scolastiche r

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