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D.M. Pubblica Istruzione 16.07.2007

Finanziamenti per la sicurezza nelle scuole.

Art. 8 -

Nel procedimento programmatorio le Regioni e le Province Autonome valuteranno opportunamente i fabbisogni edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province, sull'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche tenuto conto delle relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi dell'articolo 8, comma 7 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 e di razionalizzazione della rete scolastica, considerando, altresì, le prevedibili esigenze di utilizzo a medio e lungo termine per effetto di eventuali rimodulazioni della stessa, con conseguente adozione di criteri ispirati alla necessaria modularità e flessibilità nella progettazione dei relativi interventi, nella scelta dei quali costituisce priorità anche la celerità d'esecuzione degli stessi, con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive e disponibilità delle aree nonché dell'assenza di vincoli di carattere normativo.

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