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D.M. Ministero salute 12.07.2007, n. 155

Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni. (G.U. 18.09.2007, n. 217)

Art. 6 - Compilazione dei documenti

1. I registri di cui all'articolo 2 e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 3 sono compilati in modo chiaramente leggibile, con inchiostro o altro materiale indelebile, senza abrasioni; le rettifiche o correzioni, siglate dal compilatore sono eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile, gli spazi bianchi tra annotazioni successive sono barrati.

2. La compilazione dei registri di cui al comma 1 è effettuata in conformità alle indicazioni riportate nell'allegato 4 che fa parte integrante del presente regolamento.

3. Le registrazioni sui documenti di cui al comma 1 sono effettuate, ove sia possibile, mediante fogli prestampati. In tale caso tutti i fogli devono essere applicati in modo stabile sulle pagine dei documenti e controfirmati dai responsabili delle informazioni ivi contenute in maniera che la firma interessi il margine di ciascun foglio e la pagina sulla quale è applicato.

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