D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 15.05.2007, n. 79
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) al rappresentante legale, ai componenti degli organi di amministrazione, degli organi di controllo e al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, del decreto n. 252 del 2005, costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto stesso;
b) al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto n. 252 del 2005, costituite internamente agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;
c) al responsabile e ai membri degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti di cui all'articolo 12 del decreto n. 252 del 2005;
d) al responsabile delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13 del decreto n. 252 del 2005;
e) al rappresentante legale, ai componenti degli organi di amministrazione, degli organi di controllo e al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, dotate di soggettività giuridica;
f) al responsabile e ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente;
g) ai membri del comitato di amministrazione e al responsabile della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto n. 252 del 2005.
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