D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 15.05.2007, n. 79
1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), rileva la frequenza di corsi professionalizzanti promossi e organizzati da facoltà universitarie, anche in collaborazione con enti e organizzazioni operanti nel settore della previdenza complementare, che presentino le seguenti caratteristiche:
a) articolazione dei corsi su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi attinenti alla previdenza complementare;
b) durata almeno semestrale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 150;
c) affidamento delle lezioni a docenti universitari ed esperti del settore, al fine di fornire conoscenze sia teoriche che pratico-operative;
d) previsione di una prova finale ad esito della quale viene rilasciata ai partecipanti un'attestazione in cui è certificata la rispondenza dell'attività espletata alle caratteristiche indicate nelle lettere a), b) e c) e la proficuità della partecipazione.
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