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D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 15.05.2007, n. 79

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Testo in vigore dal: 07.07.2007). (G.U. 22.06.2007, n. 143)

Art. 4 - Situazioni impeditive

1. Le cariche di legale rappresentante, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto, non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti:

a) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese operanti nel settore bancario, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;

b) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in altre imprese sottoposte a fallimento o a procedure equiparate;

c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005.

2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

3. L'impedimento di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l'organo competente all'accertamento dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 6, comma 1, valuti, sulla base di adeguati elementi e secondo un c

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