D.P.R. 14.05.2007, n. 103
1. Il coordinatore delle attività scientifiche è nominato con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, tra soggetti dotati di elevata e comprovata professionalità nel campo delle politiche per l'infanzia.
2. Il coordinatore delle attività scientifiche assume la funzione di vicepresidente del Centro. Esso coadiuva il presidente nella realizzazione delle attività di cui all'articolo 3 e ne garantisce l'attuazione scientifica.
3. A tale fine, il coordinatore delle attività scientifiche cura i rapporti con gli enti di ricerca cui sono affidate le attività ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e con gli altri enti di ricerca europei ed internazionali con cui il Centro di documentazione e analisi intrattiene i rapporti ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
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