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D.P.R. 14.05.2007, n. 84

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Testo in vigore dal: 19.07.2007). (G.U. 04.07.2007, n. 153)

Art. 3 - Altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Sono confermati i seguenti organismi:

a) Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, istituito ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

b) Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e la relativa Segreteria tecnica;

c) Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 marzo 2004, n. 92.

2. La spesa degli organismi di cui al comma 1 è ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riduzione complessiva del trenta per cento della spesa sostenuta nell'esercizio finanziario 2005 dalla medesima Presidenza per tutti gli organismi rientranti nella previsione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

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